Immagina un corridoio aziendale preso d’assalto da operai esterni. Un elettricista che deve intervenire vicino a macchinari in funzione, una squadra di manutenzione che lavora mentre il personale interno continua le proprie attività. Sono scenari comuni ma potenzialmente esplosivi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.
In Italia, la gestione di queste “zone grigie” tra attività diverse è regolata da strumenti normativi e tecnici che servono a prevenire gli incidenti causati dalle interferenze. Tra questi, il più citato, a volte frainteso, è il DUVRI.
Duvri: cos’è, a cosa serve
Il termine DUVRI ha il significato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Attraverso questo documento il datore di lavoro committente valuta i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività proprie e quelle di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Serve anche per indicare le misure da adottare per eliminarle o rendere possibile ridurre al minimo tali interferenze.
Diventa obbligatorio redigere il DUVRI con l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e si applica ogni volta che terzi operano nei luoghi sotto la disponibilità del committente.
Il DUVRI contiene: dati contrattuali, descrizione delle attività interferenti, valutazione semplificata dei rischi (rumore, movimentazione manuale, cadute), misure preventive e dispositive (aree interdette, orari di lavoro scaglionati, DPI obbligatori), procedure di emergenza, responsabilità e firma di accettazione.
La funzione del DUVRI è quella di garantire che, quando più soggetti operano nello stesso luogo, ci sia:
- una valutazione preventiva dei rischi specifici generati dall’interazione delle attività,
- un piano di misure organizzative e tecniche per gestirli: aree interdette, turnazioni, DPI obbligatori, modalità di comunicazione e procedure di emergenza.
È uno strumento di coordinamento e informazione tra committente e appaltatore nelle aziende, non un elenco burocratico fine a sé stesso.
Chi redige il DUVRI
Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente (o da una funzione delegata/consulente incaricato dal committente). In molti contesti pubblici o complessi la redazione può essere supportata da RSPP o consulenti esterni ma la responsabilità resta del committente.
L’appaltatore deve prenderne visione e segnare l’accettazione prima dell’inizio delle attività. Chi firma il DUVRI è quindi l’appaltatore che, con la sua firma, attesta la presa visione e l’impegno ad attenersi alle misure riportate.
DUVRI: quando è obbligatorio?
Il DUVRI è obbligatorio quando il committente affida lavori, servizi o forniture che si svolgono nei suoi luoghi che possono generare interferenze con le attività interne.
Esistono però casi pratici in cui la sua stesura è ridondante o sostituita da altri strumenti. Ad esempio nei cantieri è previsto un PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) che affronta la sicurezza tra imprese esecutrici e spesso rende superfluo un DUVRI separato. Bisogna comunque considerare che la materia è complessa, dipende dall’organizzazione contrattuale e dalla titolarità delle responsabilità.
In ogni caso non è corretto affermare che il PSC o il POS tolgano sempre l’obbligo del DUVRI. Molto dipende dal caso concreto e dalla presenza di più committenti o appalti distinti.
Il DUVRI non va confuso con…
DUVRI e DVR: qual è la differenza?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è il documento di valutazione generale dell’azienda. Analizza i rischi aziendali e le misure di prevenzione per i lavoratori interni e va aggiornato periodicamente.
Il DUVRI, invece, è relativo a servizi la cui durata è contestuale a un contratto/appalto. Si occupa esclusivamente dei rischi da interferenza tra attività di più soggetti.
In pratica il DVR dà la cornice, il DUVRI la messa a punto operativa per lo specifico incarico.
DUVRI e POS
Il DUVRI e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) sono due strumenti della sicurezza sul lavoro che vengono spesso confusi, ma che hanno ruoli e contenuti profondamente diversi.
Il POS è redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Descrive in modo dettagliato i rischi specifici dell’impresa stessa all’interno di un determinato cantiere, indicando le misure di prevenzione e protezione che saranno adottate. È un documento previsto per i cantieri temporanei o mobili ed è mirato all’organizzazione interna della sicurezza dell’impresa, più che al coordinamento con il committente, anche se le informazioni contenute nel DUVRI possono costituire un supporto importante per il POS.
Quando si lavora in appalto al di fuori dell’edilizia, il DUVRI è spesso l’unico documento di questo tipo richiesto per gestire le interferenze.
Nei cantieri edili il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice, mentre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene redatto dal coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione. In queste situazioni il DUVRI può anche non essere predisposto, se il PSC copre già la gestione delle interferenze tra le imprese, ma non è raro che il committente lo richieda ugualmente, ad esempio per attività che esulano dall’ambito strettamente di cantiere o per contratti separati.
In ogni caso il POS non sostituisce il DUVRI, così come non sostituisce il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale. Il primo è un documento interno all’impresa esecutrice, mentre il secondo è un documento di interfaccia tra committente e appaltatore. Si tratta di strumenti distinti, che possono integrarsi e fornire insieme un quadro completo della gestione della sicurezza, ma non sono intercambiabili.
DUVRI e PSC
Il PSC si applica ai cantieri edili pubblici/privati con più imprese e ha funzione di coordinamento progettuale; può in molti casi assumere il ruolo principale nella gestione delle interferenze in ambito edile.
Tuttavia il PSC e il DUVRI sono documenti diversi e complementari: il PSC è progettuale e obbligatorio per determinate opere, il DUVRI è legato al rapporto di commessa e può ancora essere richiesto a integrazione.
DUVRI, un esempio pratico
Facciamo un esempio concreto, così il DUVRI diventa qualcosa di tangibile e non solo un riferimento normativo.