Lavori in quota con funi in siti artificiali

In questo articolo:

Quando si parla di lavori in quota, non si parla solo di altezza sui luoghi di lavoro. Si parla di persone che per lavoro risalgono tralicci o si affacciano da impalcature sospese nel vuoto saldamente legati a una fune. L’obiettivo di queste attività è sempre la sicurezza e la manutenzione di strutture artificiali.

I lavori in quota con funi non sono per tutti: richiedono preparazione tecnica, e cura maniacale per i dettagli.

Lavori in quota con funi

Quali sono considerati lavori in quota?

Per “lavori in quota” si intendono tutte le attività lavorative svolte ad altezze superiori ai 2 metri rispetto a un piano stabile, in cui l’accesso e il posizionamento del lavoratore sono garantiti da sistemi di ancoraggio e funi, senza l’ausilio di impalcature fisse o mobili. Si utilizzano principalmente due corde: una di lavoro, su cui il lavoratore si muove e opera, e una di sicurezza, come sistema anticaduta secondario.

Questo tipo di attività è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008, in particolare all’Allegato XXI, che specifica le modalità operative, le attrezzature da utilizzare e la formazione necessaria.  Quando il contesto lavorativo è artificiale si opera in contesti complessi come ponti, dighe, grattacieli, torri eoliche, silos industriali).

Cosa serve per fare lavori in quota su fune?

Corsi per lavori in quota su fune obbligatori

Quando è obbligatoria la formazione per lavori in quota su fune? Chi intende intraprenderli deve seguire un percorso formativo certificato.

La formazione per lavoratori che si occupano di lavori su fune comprende sia una parte teorica che una pratica. I corsi sono distinti in due livelli:

  • Modulo base (32 ore): per l’accesso e il lavoro su strutture semplici;
  • Modulo avanzato (durata variabile): per operazioni in siti complessi, spazi confinati o ambienti a rischio specifico.
  • Modulo preposto lavoro su funi 8 ore

La formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni attraverso uno specifico corso di aggiornamento.

Requisiti per operare

 In questa attività lavorativa che espone al pericolo è importante considerare l’aspetto psicofisico, chi lavora in quota deve avere:

  • sangue freddo,
  • equilibrio emotivo e
  • una perfetta gestione dello stress.

Ogni lavoratore deve essere in possesso di idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente.

Attrezzatura obbligatoria e DPI di III categoria

Per lavorare in quota con funi servono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) certificati secondo la normativa UNI EN. Per la sicurezza sul lavoro di questo tipo di attività è previsto l’ uso di attrezzature specifiche fondamentali:

  • Imbracatura anticaduta integrale;
  • Cordini con dissipatore di energia;
  • Casco protettivo con sottogola (categoria EN 12492 o EN 397);
  • Discensori e bloccanti meccanici;
  • Moschettoni e ancoraggi certificati;
  • Doppia fune (una da lavoro e una di sicurezza);
  • Sistema di recupero e soccorso.

Tutti i sistemi di protezione devono essere verificati periodicamente, registrati in un registro dei controlli e sostituiti se danneggiati o scaduti. L’efficienza dell’attrezzatura può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di emergenza.

Lavori in quota con funi

Rischi principali e misure di prevenzione

I lavori in quota con posizionamento mediante funi espongono il lavoratore a rischi importanti. Questo genere di attività espone il lavoratore a pericoli ambientali, strutturali e operativi da non sottovalutare.

Tra i possibili rischi ci sono le cadute dall’alto, per errato posizionamento o malfunzionamento dei dispositivi, o il distacco di materiale in quota che può colpire chi è a terra. Sono un notevole rischio anche le condizioni meteorologiche avverse come vento forte o fulmini o l’errore umano, spesso dovuto a stanchezza o sottovalutazione del rischio.

Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione dei rischi (DVR) e dalla redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (POS). È buona norma anche effettuare prove di soccorso e simulazioni di recupero almeno una volta all’anno.

Nei lavori in quota da che altezza bisogna valutare il rischio​?

Nei lavori in quota, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), il rischio di caduta dall’alto deve essere valutato a partire da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Tutte le attività lavorative svolte oltre i 2 metri di altezza devono essere sottoposte a una valutazione specifica del rischio di caduta.

Questo vale sia per ambienti naturali che artificiali, come tetti, impalcature, pali, torri, scarpate, ecc. La valutazione deve essere contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, nei cantieri, nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Normativa e responsabilità legali

La normativa italiana, attraverso il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), impone obblighi precisi.

Tra gli obblighi del datore di lavoro ci sono quelli di:

  • valutare i rischi,
  • fornire DPI anticaduta adeguati e
  • garantire la formazione adeguata per la prevenzione e protezione del lavoratore.

Il lavoratore ha il dovere di seguire le procedure e utilizzare i DPI correttamente. Il preposto o responsabile deve vigilare costantemente sull’operato degli addetti per la prevenzione degli infortuni e per garantire la sicurezza.

In caso di incidente le responsabilità penali e civili possono ricadere pesantemente su tutti i livelli della catena decisionale.

In un’Italia in cui la manutenzione delle infrastrutture è sempre più urgente, la figura del tecnico su fune diventa cruciale. E proprio per questo, deve essere formata, protetta e valorizzata.

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