Preposto alla sicurezza: chi è, cosa fa, obblighi principali

In questo articolo:

Negli ambienti di lavoro, la sicurezza non è solo una questione di conformità normativa, ma un vero pilastro per la tutela della salute dei lavoratori. Tra i professionisti chiamate a garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro spicca la figura del preposto alla sicurezza.

Preposto alla sicurezza

Chi è il preposto alla sicurezza?

Preposto: significato di questo ruolo

Il termine “preposto” deriva dal latino praeponere, che significa “mettere davanti” o “affidare un incarico a qualcuno”. Si tratta di una persona incaricata di sovrintendere, dirigere o controllare un’attività o un gruppo di persone in un determinato contesto.

Il preposto alla sicurezza è chi svolge un ruolo chiave in:

  • materia di salute sul lavoro,
  • prevenzione degli incidenti in azienda,
  • nella diffusione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza.

Cosa si intende per preposto alla sicurezza?

Il preposto è un lavoratore che sovrintende e vigila sul rispetto in azienda delle norme di sicurezza controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori assicurandosi che questi operino in un ambiente sicuro. Può essere un caporeparto, un caposquadra, un responsabile di linea o qualsiasi altra figura che abbia un ruolo di supervisione su un gruppo di lavoratori.

Questo ruolo è assegnato dal datore di lavoro a chi è in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli altri lavoratori. La sua nomina può essere formale, con un incarico scritto, oppure di fatto, basata sulle mansioni svolte quotidianamente.

Cosa fa il preposto? 

Il preposto alla sicurezza ha una serie di responsabilità previsti dall’articolo 19 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il suo ruolo non si limita a un controllo passivo delle attività lavorative, ma richiede una costante vigilanza e intervento per garantire che ogni lavoratore operi in sicurezza.

Ecco quali sono i compiti del preposto.

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali in materia di prevenzione.
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente responsabile eventuali non conformità.
  • Intervenire direttamente in caso di comportamenti pericolosi, correggendo i lavoratori e, se necessario, interrompendo l’attività.
  • Assicurarsi che i lavoratori ricevano le informazioni adeguate sui rischi gravi e specifici delle loro mansioni.
  • Verificare l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori e quello l’ uso dei mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione.
  • Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per migliorare le condizioni di sicurezza.
  • Partecipare ai programmi di formazione e aggiornamento per mantenere elevate le proprie competenze.

Quali sono gli obblighi del preposto alla sicurezza?

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 81/08 il preposto è direttamente responsabile della sicurezza dei lavoratori sotto la sua supervisione. Questo significa che, se un incidente avviene a causa della sua negligenza o mancata osservanza da parte sua, potrebbe essere chiamato a risponderne in sede legale.

Il preposto ha l’obbligo di:

  • vigilanza attiva, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza,
  • segnalazione immediata di pericoli o anomalie al datore di lavoro,
  • intervento tempestivo in caso di comportamenti pericolosi, pericoli gravi ed immediati
  • assicurazione che i lavoratori utilizzino correttamente le attrezzature e i DPI,
  • partecipazione obbligatoria alla formazione specifica.

Cosa NON può fare il preposto?

Secondo il D.Lgs. 81/2008 e la normativa vigente ci sono alcuni limiti precisi alle funzioni e responsabilità del preposto. Innanzitutto bisogna sottolineare che ha poteri gerarchici e funzionali ma questo non significa avere poteri assoluti: è un supervisore, non un decisore. 

Non può sostituirsi al datore di lavoro e non può prendere decisioni strategiche o organizzative in materia di sicurezza.  Ad esempio non può elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che è un obbligo esclusivo del datore di lavoro.

Non può decidere l’acquisto di dispositivi di sicurezza o attrezzature, può solo segnalarne le carenze. Nemmeno può modificare le procedure aziendali di sicurezza perchè deve solo farle rispettare, non può cambiarle di sua iniziativa.

Gli ordini disciplinari non sono di sua competenza, non può impartirli o sanzionare i lavoratori. Se un lavoratore non rispetta le norme di sicurezza, il preposto deve segnalarlo al datore di lavoro. In tal caso può solo interrompere un’attività pericolosa, ma non può allontanare un dipendente dall’azienda.

Non curanza o delega delle responsabilità

Il preposto non può sottrarsi ai suoi obblighi una volta accettato l’incarico.

Non può ignorare situazioni di pericolo, se ad esempio vede un rischio per la sicurezza e non interviene può essere ritenuto responsabile in caso di incidente. Non c’è possibilità delegare il suo ruolo ad altri chiedendo ad un collega di “occuparsi della sicurezza” al posto suo. Non deve permettere ai lavoratori di aggirare le regole perchè anche se un lavoratore è esperto, deve sempre rispettare le procedure di sicurezza.

Formazione obbligatoria

Il preposto deve essere formato per svolgere il suo ruolo, se non ha ricevuto la formazione, deve segnalarlo al datore di lavoro. Deve fare i corsi di formazione obbligatori frequentando un corso di almeno 12 ore e aggiornarsi ogni 2 anni.

Decisioni su turni o carichi di lavoro

Il preposto supervisiona le attività, ma non organizza il lavoro. Non decide gli orari di lavoro o i turni dei dipendenti, questa è una responsabilità del datore di lavoro o del responsabile di produzione.

Non può assegnare compiti senza rispettare la sicurezza, se un compito è rischioso deve verificare che il lavoratore sia formato e protetto adeguatamente per svolgerlo senza problemi.

Che differenza c’è tra RLS e preposto?

La differenza tra RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e preposto riguarda principalmente i loro ruoli e responsabilità in ambito di sicurezza sul lavoro.

L’RSL è un rappresentante eletto dai lavoratori con il compito di promuovere la sicurezza, monitorare le condizioni di lavoro e fare da intermediario tra i lavoratori e il datore di lavoro.

Il preposto è una persona designata dal datore di lavoro, che ha la responsabilità diretta di supervisionare e assicurarsi che i lavoratori seguano le norme di sicurezza.

Entrambe le figure sono essenziali per la gestione della sicurezza sul lavoro, ma con compiti e funzioni differenti.

Che differenza c’è tra preposto e RSPP?

La differenza tra Preposto e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) riguarda principalmente il ruolo, le responsabilità e la formazione all’interno di un’azienda.

Il preposto supervisiona l’osservanza delle norme di sicurezza tra i lavoratori, ha un ruolo operativo e pratico. L’RSPP è responsabile della gestione complessiva della sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla pianificazione delle misure di protezione e prevenzione.

Ecco le principali differenze:

  1. Ruolo. Il preposto ha un ruolo operativo di supervisione e controllo delle attività lavorative, mentre il RSPP ha un ruolo gestionale e strategico, responsabilizzandosi della pianificazione e dell’implementazione della sicurezza in azienda.
  2. Responsabilità. Il preposto è responsabile della vigilanza e della supervisione dei lavoratori durante l’attività quotidiana, mentre il RSPP è responsabile della gestione complessiva della sicurezza e della valutazione dei rischi.
  3. Formazione: La formazione del preposto si concentra sulle tecniche di supervisione e sull’applicazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro, mentre la formazione dell’RSPP è molto più ampia e riguarda anche la gestione e la pianificazione della sicurezza a livello aziendale.
  4. Autonomia. Il preposto agisce sotto le direttive ricevute controllandone la buona esecuzione, l’RSPP ha una responsabilità diretta nella gestione della sicurezza e può avere un ruolo di consulenza al datore di lavoro.

Nomina del preposto alla sicurezza: come avviene?

La nomina del preposto è un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 non impone esplicitamente al datore di lavoro l’obbligo di nominare un preposto in ogni circostanza, ma in pratica è necessario individuare una o più figure che svolgano questo ruolo in determinati contesti.

Identificazione del Preposto

Questa figura viene individuata tra i lavoratori che, per posizione gerarchica e competenze, hanno già un ruolo di coordinamento e supervisione sulle attività di altri dipendenti. Spesso si tratta di figure come capisquadra, capi reparto o capi turno, responsabili di ufficio o di settore, supervisori di cantiere, figure intermedie con compiti di vigilanza operativa.

Se una persona esercita di fatto le funzioni di preposto (cioè sovrintende ai lavoratori e ne controlla l’operato), viene considerata tale anche senza una nomina formale e ha comunque gli obblighi previsti dalla legge.

Formalizzazione della nomina

Anche se la legge non richiede obbligatoriamente un atto scritto, la nomina formale per iscritto è altamente consigliata per evitare contestazioni e responsabilità incerte.

La nomina avviene solitamente tramite:

  • Lettera di incarico ufficiale firmata dal datore di lavoro e dal preposto per presa visione e accettazione.
  • Ordine di servizio interno che assegna formalmente il ruolo di preposto a una o più persone.
  • Previsione contrattuale o regolamento aziendale che stabilisce in modo chiaro chi ricopre la funzione di preposto.

La lettera di nomina del preposto deve contenere alcune informazioni fondamentali, tra cui identificazione del preposto (nome, cognome, ruolo aziendale), ambito di competenza (reparto, cantiere, settore di lavoro), obblighi e responsabilità specifiche previste dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, indicazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento, firma per accettazione del preposto, per confermare la presa in carico dell’incarico.

Obbligo di formazione

Una volta nominato, il preposto deve seguire un corso di formazione obbligatorio di almeno 12 ore e aggiornarsi ogni 2 anni con un corso di almeno 6 ore, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Preposto alla sicurezza

Il preposto viene pagato?

Non esiste una retribuzione fissa per legge al preposto. Il riconoscimento economico del preposto dipende da diversi fattori quali il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, il settore di appartenenza e la politica aziendale.

Alcuni CCNL prevedono una maggiorazione salariale per chi svolge il ruolo di preposto, ma non tutti. È quindi fondamentale verificare il CCNL di riferimento. Quando il CCNL applicato non prevede una retribuzione extra per il preposto, è possibile ottenere un aumento o un’indennità se prevista dal contratto o concordata con il datore di lavoro. Considerando le responsabilità aggiuntive, molte aziende riconoscono un incremento salariale o un’indennità per il ruolo.

Le forme di compenso per il preposto possono essere:

  • Aumento dello stipendio base attraverso una maggiorazione della paga oraria o mensile.
  • Indennità di funzione quando è previsto un importo fisso aggiuntivo per il ruolo di supervisione.
  • Bonus aziendali per la gestione efficace della sicurezza sul lavoro.
  • Ore retribuite per la formazione che deve avvenire durante l’orario di lavoro o essere retribuita.

Adeguamento stipendio preposto

Un preposto che lavora oltre il normale orario deve essere retribuito anche per questo quando deve fare riunioni o formazione obbligatoria fuori dall’orario di lavoro.

Lo stipendio va adeguato quando il ruolo di preposto comporta maggiori responsabilità rispetto alla sua mansione base oppure quando gli viene richiesto di vigilare su attività pericolose o supervisionare più reparti.

Cosa rischia il preposto alla sicurezza?

Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 19, stabilisce gli obblighi specifici del preposto, e la mancata osservanza di tali doveri può portare a conseguenze anche gravi.

Essere un preposto alla sicurezza non è solo un compito di supervisione. Questo ruolo comporta precise responsabilità legali e, in caso di violazione dei propri obblighi, un preposto negligente può essere soggetto a sanzioni penali e amministrative.

Sanzioni amministrative

Se il preposto non rispetta i suoi obblighi può incorrere in multe e ammende che variano a seconda della gravità della violazione. Sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da 300 a 3.000 euro per omissioni meno gravi.
  • Da 1.500 a 6.000 euro per inadempienze più serie (es. mancata segnalazione di un pericolo grave).

Sanzioni penali

Se dalla violazione derivano infortuni o situazioni di pericolo grave, il preposto è sanzionabile con denunce e processi penali con le seguenti conseguenze:

  • Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro per omessa vigilanza sull’uso dei dispositivi di sicurezza.
  • Arresto fino a 6 mesi o multe fino a 4.000 euro se la negligenza del preposto contribuisce a un infortunio sul lavoro.
  • Reclusione da 6 mesi a 5 anni in caso di infortuni gravi o mortali, se il preposto ha avuto un ruolo diretto nell’incidente per omissioni o negligenza.

Quando il preposto è ritenuto responsabile?

Il preposto non è automaticamente responsabile di ogni incidente.

Lo diventa se viene dimostrato che non ha vigilato adeguatamente sulle condizioni di sicurezza, se emerge che non ha segnalato al datore di lavoro situazioni di rischio evidenti.

Si ritiene responsabile anche se si dimostra che non ha fatto rispettare l’uso dei DPI o le procedure di sicurezza, oppure se si appura che ha permesso o tollerato comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori.

Come può tutelarsi il preposto?

Per evitare sanzioni e responsabilità il preposto dovrebbe svolgere correttamente la sua attività di vigilanza e segnalare ogni rischio documentando per iscritto le segnalazioni fatte al datore di lavoro.

Deve impedire attività pericolose, anche fermando il lavoro se necessario e verificare l’uso corretto dei DPI e delle attrezzature da parte dei lavoratori. La partecipazione ai corsi di formazione obbligatori per essere sempre aggiornato è sempre fondamentale!

Il preposto di fatto

Il D.Lgs. 81/2008 non impone al datore di lavoro di nominare formalmente un preposto, ma stabilisce che, se esiste una figura che svolge già un ruolo di coordinamento e vigilanza, questa assume automaticamente la funzione di preposto, con tutti gli obblighi e le responsabilità che ne derivano.

Se un lavoratore svolge compiti di supervisione e controllo è preposto di fatto e non può rifiutare il ruolo, anche in assenza di una nomina ufficiale. Non può sottrarsi a tali responsabilità senza cambiare ruolo o senza un intervento del datore di lavoro.

Per rinunciare al ruolo di preposto di fatto, il lavoratore deve comunicare ufficialmente al datore di lavoro la volontà di non svolgere più funzioni di supervisione, chiedere una modifica delle proprie mansioni per evitare responsabilità di vigilanza. Se necessario può rivolgersi ai sindacati o a un consulente del lavoro per far valere i propri diritti.

È possibile rifiutare l’incarico di preposto alla sicurezza?

La nomina formale avviene solitamente con un atto scritto. Se il datore di lavoro chiede a un lavoratore di assumere questo ruolo, il lavoratore può:

  • Rifiutare l’incarico, ma solo prima della nomina formale
  • Chiedere chiarimenti sulle responsabilità e sulle tutele previste
  • Richiedere la formazione obbligatoria per poter svolgere il ruolo in sicurezza

Se il lavoratore accetta la nomina firmando la lettera di incarico, non può più rifiutare il ruolo senza giustificato motivo.

Quando è possibile rifiutare l’incarico

Un lavoratore può rifiutare la nomina di preposto solo prima di accettarla formalmente e solo se ci sono motivi validi. Uno dei principali motivi può essere la mancanza di adeguata formazione, se il datore di lavoro non la fornisce il lavoratore può rifiutare l’incarico.

Un altro caso è quello della mancanza di competenze o esperienza se il lavoratore non si sente idoneo, in tal caso può chiedere di non essere nominato. L’incarico di preposto può essere rifiutato anche quando questo ruolo non risulta compatibile con le proprie mansioni, ad esempio se il lavoratore ha già un incarico che non prevede funzioni di supervisione, può rifiutare la nomina.

Anche l’aumento di responsabilità senza riconoscimento economico può essere motivo di rifiuto: il preposto ha più responsabilità e rischi, per questo potrebbe contestare la nomina se non viene riconosciuta un’adeguata retribuzione.

Corso preposto: durata e formazione

Per svolgere efficacemente il proprio ruolo, il preposto alla sicurezza deve seguire un percorso di formazione obbligatoria stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

I principali temi affrontati nella formazione del preposto trattano la normativa sulla sicurezza sul lavoro, il ruolo e le responsabilità del preposto, individuazione e valutazione dei rischi specifici, tecniche di comunicazione e gestione del gruppo di lavoro, procedure di emergenza e gestione degli incidenti, uso corretto dei dispositivi di protezione.

La formazione può essere erogata da enti accreditati e deve prevedere sia lezioni teoriche che attività pratiche per garantire un apprendimento efficace.  Il corso ha durata minima di almeno 12 ore e generalmente è valido 2 anni (a seconda delle specifiche normative aziendali o settoriali), va integrato periodicamente con apposito corso di aggiornamento.

Quando NON è obbligatorio il preposto alla sicurezza?

Il preposto alla sicurezza è una figura chiave nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma la sua presenza non è sempre obbligatoria. La normativa di riferimento (D.Lgs. 81/2008) specifica i contesti in cui il preposto è richiesto e quelli in cui non è necessario nominarlo formalmente.

Ad esempio se in un’azienda o in un reparto non ci sono lavoratori da supervisionare. Basti pensare ad un’azienda individuale senza dipendenti o in attività dove ogni lavoratore opera in modo indipendente. Un altro caso è quando non esiste una gerarchia intermedia tra datore di lavoro e dipendenti.

Ne sono un esempio le piccole imprese in cui il datore di lavoro gestisce direttamente la sicurezza, uffici con pochi impiegati, senza una struttura gerarchica interna. In questi casi tutti i lavoratori rispondono direttamente al datore, senza un capo reparto o un responsabile di turno.

Questo vale anche per i settori a basso rischio come uffici, negozi, studi professionali senza particolari pericoli o piccole imprese familiari dove tutti i lavoratori sono membri della famiglia e non esistono livelli di supervisione.

Un altro caso è quello dei lavoratori autonomi nei cantieri. Oppure quando nessuno svolge di fatto compiti di vigilanza come le squadre di lavoro senza un responsabile di gruppo, dove lavoratori esperti operano autonomamente senza bisogno di supervisione.

Regola fondamentale: il preposto diventa obbligatorio solo se esiste una figura che controlla il lavoro degli altri. Se questa figura manca, il ruolo non è richiesto!

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