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Il corso antincendio livello 3 rappresenta il percorso formativo dedicato agli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze in aziende qualificate come “attività di livello 3” ai sensi del D.M. 02/09/2021. Questo tipo di corso (spesso indicato come “addetto antincendio livello 3”, oppure “corso antincendio rischio alto / alto rischio antincendio”) è pensato per ambienti nei quali il potenziale di incendio o esplosione è elevato e richiede un elevato grado di competenza tecnica, consapevolezza operativa e capacità di reazione.
Il corso si configura come formazione iniziale obbligatoria per tutti i lavoratori incaricati – o designati dal datore di lavoro – per il servizio antincendio in attività ad alto rischio.
L’obiettivo del corso è quello di effettuare adeguata formazione in materia di prevenzione e protezione antincendio, rischi specifici dell’attività con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 02/09/2021.
La formazione prevede una parte teorica ed una pratica, per ottenere conoscenze e competenze necessarie per prevenire, gestire, controllare e intervenire in caso di incendio, evacuazione e emergenza nei luoghi di lavoro qualificati come di “rischio alto”.
Il corso rappresenta un momento fondamentale per sviluppare consapevolezza sui pericoli, sulle modalità di propagazione del fuoco, sulle corrette strategie antincendio e sul ruolo operativo dell’addetto antincendio livello 3.
La figura dell’addetto antincendio livello 3 è individuata dal datore di lavoro in conformità all’art. 46 comma 3 lett. a) punto 4 e lett. b) del D.Lgs. 81/2008.
Questo assume la responsabilità di attuare le misure di prevenzione incendi, di attivare la strategia antincendio operativa, di gestire l’emergenza insieme al piano di evacuazione, nonché di eseguire controlli e manutenzioni dei presidi antincendio.
In pratica, l’addetto antincendio in attività di livello 3 deve essere in grado di:
L’abilitazione conseguita con il corso di formazione antincendio di livello 3 è un requisito indispensabile per operare in contesti nei quali le misure di prevenzione e protezione sono complesse e l’intervento tempestivo può fare la differenza.
Le attività di livello 3 e considerate ad “alto rischio antincendio”– definite nell’Allegato III del D.M. 02/09/2021, punto 3.2.2 sono quegli ambienti nei quali sono presenti sostanze altamente infiammabili, alta densità di occupanti, impianti tecnologici complessi o scenari di emergenza critici.
Ad esempio alberghi con oltre 200 posti letto, uffici con oltre 1.000 persone presenti, luoghi con un pubblico superiore a 5.000 persone, cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi, fabbriche e depositi di esplosivi, impianti e laboratori nucleari, estrazioni di oli minerali e gas combustibili.
La classificazione in livello 3 comporta l’obbligo di adottare misure di protezione stringenti e una formazione specifica degli addetti antincendio.
L’idoneità tecnica per gli addetti antincendio di livello 3 è un requisito fondamentale: garantisce il corretto assorbimento del requisito previsto dal DM 2/09/2021 per le aziende di livello 3.
L’attestato viene rilasciato dai Vigili del Fuoco dopo un esame teorico-pratico su competenze operative, conoscenze normative e capacità di intervento in scenari complessi.
La normativa (art. 5, comma 2 del D.M. 02/09/2021) identifica tutte le realtà nelle quali gli addetti antincendio devono necessariamente conseguire l’idoneità tecnica. Si tratta di luoghi potenzialmente esposti a rischi significativi di incendio o con alta presenza di persone.
Rientrano in questa categoria gli stabilimenti industriali “soglia inferiore” e “soglia superiore”. Ci sono anche le fabbriche e i depositi di esplosivi, le centrali termoelettriche e gli impianti di estrazione di oli minerali e gas. Sono compresi anche gli impianti e i laboratori nucleari. L’obbligo riguarda anche i depositi al chiuso con oltre 10.000 m² di materiali combustibili e tutte le attività commerciali o espositive con superficie al pubblico superiore a 5.000 m².
Sono inoltre incluse aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime con grandi superfici accessibili al pubblico, oltre alle metropolitane sotterranee. L’idoneità tecnica è richiesta anche per gli interporti sopra i 20.000 m², per alberghi con più di 100 posti letto e per campeggi o villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Tra le attività soggette figurano anche strutture sanitarie, case di riposo, scuole con oltre 300 presenti, uffici con più di 500 dipendenti o visitatori e locali di spettacolo con più di 100 posti. Infine, l’obbligo si estende agli edifici sottoposti a tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.
In tutti questi contesti a rischio incendio elevato, l’idoneità tecnica rappresenta una garanzia di competenza professionale. Assicura che l’addetto antincendio di livello 3 sia pienamente preparato a prevenire, controllare e gestire un’emergenza, contribuendo in modo determinante alla sicurezza delle persone, strutture e attività aziendali.
Quando si parla di “corso antincendio a rischio alto” si fa riferimento proprio al corso di livello 3. È fondamentale che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione del rischio incendio, identifichi correttamente la propria attività tra le classificazioni previste, per selezionare il percorso formativo appropriato.
Aspetti teorici
Nessuno
Istruttori in possesso dei requisiti di formatore previsti dal D.M. 2/9/21
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